Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to non-devolved factual issues and generic discretionary penalty criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment on two grounds: the failure to recognize a specific non-punishability cause and the determination of the sentence. The court rejected these arguments because the non-punishability issue was a factual matter not properly devolved to the appellate court, and the penalty criticism was deemed generic without specific grounds regarding the judge's discretionary powers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it challenges a non-devolved factual issue or offers a generic criticism of the discretionary sentencing powers exercised by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALIB NOUR EDDINE nato il 11/02/1980 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ì OSSERVA • Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto nel censurare, con il primo motivo, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., questione di fatto non devoluta in appello; Quanto al secondo motivo, riguardante la determinazione della pena, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito /che ha considerato, in base ai tre precedenti specifici, l'indice costituito dalla pericolosità specifica dell'imputato rispetto al minimo discostamento dminimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025