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Ordinanza — n. 34101/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to non-devolved factual issues and generic discretionary penalty criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment on two grounds: the failure to recognize a specific non-punishability cause and the determination of the sentence. The court rejected these arguments because the non-punishability issue was a factual matter not properly devolved to the appellate court, and the penalty criticism was deemed generic without specific grounds regarding the judge's discretionary powers.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it challenges a non-devolved factual issue or offers a generic criticism of the discretionary sentencing powers exercised by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-devolved facts discretionary sentencing generic criticism Cassation procedure punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALIB NOUR EDDINE nato il 11/02/1980 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ì OSSERVA • Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto nel censurare, con il primo motivo, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., questione di fatto non devoluta in appello; Quanto al secondo motivo, riguardante la determinazione della pena, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito /che ha considerato, in base ai tre precedenti specifici, l'indice costituito dalla pericolosità specifica dell'imputato rispetto al minimo discostamento dminimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025