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Ordinanza — n. 34100/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for improper grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34100/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Filippa Sebastiano inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The Tribunal of Syracuse had previously ruled on the case, but the appeal challenged the omission of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this challenge because the grounds cited did not fall within the exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; An appeal based on the alleged omission of a specific article of the Code of Criminal Procedure is inadmissible unless it falls within the narrow exceptions expressly provided for by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility omission of law exception Article 448 paragraph 2-bis Code of Criminal Procedure procedural costs award licenziamento in tronco disdetta in periodo di prova sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPA SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 09/09/2001 avverso la sentenza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16287/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPA SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 09/09/2001 avverso la sentenza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16287/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPA SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 09/09/2001 avverso la sentenza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16287/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.202