Ordinanza — n. 34099/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/04/1976 avverso la sentenza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16285/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.202
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34099/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.202
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/04/1976 avverso la sentenza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16285/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.202