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Ordinanza — n. 34090/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to generic filing regarding non-punishment grounds after appeal waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bechir Fathi inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant's request concerned the lack of motivation regarding non-punishment causes, yet it was deemed generic because the appellant had already waived appeal grounds related to liability in a settlement agreement. Consequently, the court rejected the procedural defect without addressing the merits of the non-punishment arguments.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot be declared inadmissible merely because it is generic when the appellant has already waived specific grounds of appeal in a prior settlement.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic filing defect waiver of appeal grounds non-punishment causes procedural costs order Cassazione ordinanza concordato in appello motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECHIR FATHI ( CUI 0132U7R ) nato il 04/07/1979 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16168/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata motivazione sulle cause di non punibilità, è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità, riguardando istanza di concordato in appello con rinuncia ai motivi diversi dalla determinazione della pena, oggetto di concordato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.