Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical flaws in the appellate court's sentencing decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had correctly rejected the claim of daily consumption based on the high weight of cocaine and cutting materials, while exercising discretion on sentencing. The cassation court found no logical or judicial errors in the lower court's reasoning regarding the drug quantity and recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the judgment under review is free from logical and judicial flaws, particularly when the court has correctly weighed drug quantity and cutting materials to determine the penalty.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO CIRO nato a NAPOLI il 14/04/1977 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso reitera la questione proposta in appello alla quale la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giudici escludendo l'ipotesi lieve, secondo un corretto complessivo esame, tenuto conto dell'elevato dato ponderale (342,68 grammi di cocaina) e del materiale per il taglio della sostanza, idoneo a realizzare un elevato numero di dosi per lo spaccio, essendo ineccepibilmente ritenuto privo di fondamento l'assunto del consumo quotidiano da parte del ricorrente di 10 grammi dello stesso stupefacente;
Ritenuto che, quanto alla determinazione della pena, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato il limite minimo adottato per la pena base prima della riduzione per le generiche prevalenti rispetto alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.2025