Ordinanza — n. 34087/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMINI MIKEL nato il 11/12/1980 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; • OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l' esclusione della ipotesi lieve e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato, secondo un corretto complessivo esame, la natura professionale della condotta accertata in base all'elevato quantitativo di stupefacente ed al suo principio attivo (80%), il rinvenimento dei fogli manoscritti con annotazioni, di cinque cellulari - non illogicamente riferiti al pregresso traffico - oltre al rinvenimento dello stupefacente in una cassaforte;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34087/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, quanto alla ritenuta recidiva, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato, oltre ai numerosi precedenti anche specifici, l'indice costituito dalla professionalità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMINI MIKEL nato il 11/12/1980 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; • OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l' esclusione della ipotesi lieve e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato, secondo un corretto complessivo esame, la natura professionale della condotta accertata in base all'elevato quantitativo di stupefacente ed al suo principio attivo (80%), il rinvenimento dei fogli manoscritti con annotazioni, di cinque cellulari - non illogicamente riferiti al pregresso traffico - oltre al rinvenimento dello stupefacente in una cassaforte;
Ritenuto che, quanto alla ritenuta recidiva, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato, oltre ai numerosi precedenti anche specifici, l'indice costituito dalla professionalità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.20