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Ordinanza — n. 34086/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and infounded regarding false fire accusation and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic because they failed to specifically address the lower court's findings on the appellant's false fire report and the correct exercise of judicial discretion regarding recidivism. Consequently, the court rejected the challenge to the conviction for the fire and the recidivism determination.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly generic and fails to confront the contested judgment with specific grounds, or if it challenges the exercise of discretionary power by the court of first instance without factual basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds false fire report recidivism discretion procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MIRKO nato a FINALE LIGURE il 11/07/1987 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'affermazione di responsabilità, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in relazione alla certa responsabilità del ricorrente in ordine all'incendio da lui falsamente denunciato a carico di altri e dal quale era stato prosciolto solo in ragione della non altruità del mezzo incendiato;

Ritenuto che la seconda censura sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondata oltre che genericamente proposta rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito a riguardo ( v. pg. 2 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26-09.2025