Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and generic sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding sentencing and the application of a specific criminal provision, but the court found the first ground too vague and the second ground raised for the first time before this court. Consequently, the appeal was rejected because procedural rules were violated and the substantive arguments lacked the required specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground is generic without specific motivation or if a new ground is raised for the first time before the Court of Cassation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZAHRAOUI KHALID nato il 25/01/1975 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, previa riqualificazione del fatto di cui al capo B) sub art. 393 cod. pen., dichiara non doversi procedere in ordine al predetto reato perché estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena per il reato di cui al capo A) in anni uno e mesi quattro di reclusione); esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA Il primo motivo, avente ad oggetto la quantificazione della pena, è generico a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che ha effettuato una valutazione di congruità della stessa ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (pag. 3). Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è stato dedotto per la prima volta in questa Sede ed è, conseguentemente, inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i /20 giugno 2025 Il Consiglie e estensore Il Pr dente P