Cassation court dismisses appeals as generic, upholding lower court's conviction for attempted theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Vincenzo and Salvatore Primerano inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued against the conviction for attempted theft and the denial of a specific mitigating circumstance, but the court found their arguments generic. Consequently, the court rejected the claims because the lower court had already provided a logical and coherent motivation for its decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 62 n. 2 cod. pen.: Appeals based on generic arguments regarding the nature of the crime or the application of mitigating circumstances are inadmissible when the lower court has provided a logical and coherent motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRIMERANO VINCENZO nato a SORIANO CALABRO il 29/05/1995 EMMANUELE SALVATORE nato a SORIANO CALABRO il 31/08/1994 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna pe art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso di Primerano e Ennmanuele. Rilevato che i motivi di Primerano - aventi ad oggetto la responsabilità per il reato contestato sono generici, considerato che la Corte territoriale ha motivato sul punto in maniera logica e coerente (cfr. pagg.5-6 della sentenza impugnata).
Rilevato, inoltre, che sono generici anche i motivi di Emmanuele - aventi ad oggetto l'inidoneità della condotta dell'imputato a configurare il reato e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. (pag. 6, 7). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di ali:o tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06