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Ordinanza — n. 34009/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for omitting critical review of evidence and failing to address threat value of statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34009/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide a critical analysis of the appellate court's evaluation of the evidence or address the specific reasoning regarding the threatening nature of the statements made. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for the crime defined in Article 336 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it omits a critical examination of the evidence assessment and fails to address the specific reasoning used by the appellate court to establish the threatening value of the defendant's statements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility omission of critical review threatening value of statements Article 336 Penal Code failure to address reasoning violenza o minaccia contro le autorità minaccia per la sicurezza pubblica minaccia

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/01/1968 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.), Esaminato l'unico motivo di ricorso. OSSERVA Il ricorso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello e disattende la valutazione critica delle dichiarazioni rese dal verbalizzante poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.

La Corte di appello ha, inoltre, puntualmente motivato in ordine alla configurabilità del reato a pag. 3,4 della sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0