Cassation court dismisses appeal as generic arguments fail to address specific appellate court findings on facts and law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were deemed generic and failed to engage with the specific factual findings of the appellate court. The appellant claimed the court erred regarding his responsibility and the lack of mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code, but the appellate judgment explicitly noted he had left his residence while remaining nearby, rendering his statements unreliable. Consequently, the court rejected the appeal, ordered the appellant to pay procedural costs, and imposed a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and do not specifically address the factual and legal reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMONIERE FRANCO nato a CATANIA il 10/09/1970 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminati i due motivi di ricorso e letta la memoria difensiva, con la quale si evidenzia che l'imputato era rinvenuto nel cortile all'interno dello stabile ove l'imputato abitava Osservato che il primo e il terzo - aventi ad oggetto la responsabilità per il reato e la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato a propria discolpa - è generico non confrontandosi con la sentenza di appello che evidenzia, a pag. 3, che l'imputato si era allontanato dalla propria abitazione, sebbene restando nelle vicinanze della stessa, non sussistendo motivo per dubitare della veridicità di quanto riportato dagli operanti.
Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è, del pari, generico, a fronte della motivazione della sentenza, che si sofferma sulla genericità dell'atto di appello sul punto e, comunque, sul fatto che non erano ravvisabili elementi positivi di valutazione per la concessione delle stesse. (pag. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso