Italian Court dismisses appeal on conviction head as barred by res judicata regarding prior judgment scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested charge of attempted fraud fell outside the scope of the prior judgment. The appellant challenged the conviction for a specific head of the indictment that was never addressed in the original cassation proceedings, which only covered money laundering and sentencing adjustments. The court ruled that the principle of res judicata prevents revisiting issues not previously litigated or decided upon.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, primo comma, cod. pen.; The principle of res judicata bars appeals against conviction heads that were not the subject of the original cassation request or the subsequent remand judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/08/1996 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, tenuto conto della riqualificazione del fatto di cui al capo A) sub art. 648, primo comma, cod. pen., ridetermina la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa); esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la responsabilità per il capo B) di imputazione (artt. 477-482 cod. pen.).
OSSERVA Il motivo è precluso dalla intangibilità del giudicato. In particolare, il ricorso originario per cassazione aveva investito unicamente il capo a), relativo al reato di riciclaggio, poi riqualificato in ricettazione e la Seconda sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo unicamente per la rideterminazione della pena. Il ricorso dell'imputato, in conclusione, poteva avere per oggetto la pena, come rideterminata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20