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Ordinanza — n. 34001/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to address the appellate court's specific reasoning on liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the ground of appeal was deemed generic and failed to engage with the specific reasoning provided by the Court of Appeal of Brescia. The appellant argued for a re-evaluation of liability for the crime of tax evasion, but the court noted that the appellate judgment already contained a congruent motivation on this point at page 4. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the threshold of specificity required to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal must be specific and confront the contested judgment; generic grounds that do not address the specific reasoning of the appellate court are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal tax evasion liability specificity requirement appellate court reasoning evasione all'obbligo di contribuzione remissione della pena responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINENGO MIRTO JUNIOR nato a MELITO DI PORTO SALVO il 21/10/1978 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato l'unico motivo di ricorso. Osservato che lo stesso - avente ad oggetto la responsabilità per il reato - è generico, non confrontandosi con la sentenza di appello, che, invece, motiva congruamente sul punto a pag. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/20