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Ordinanza — n. 33999/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new evidence claim and failure to raise conditional suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's identification of the defendant was uncertain and requested a conditional suspension of the sentence. The court rejected the first ground as it required a prohibited re-reading of evidence and dismissed the second because the request for conditional suspension was not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal based on a new reading of evidence is inadmissible, and requests for conditional suspension must be explicitly raised in the appellate instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new evidence prohibition conditional suspension requirement appellate procedure rules court costs and fines identificazione credibile documenti d'identità verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDONE CALOGERO GAETANO nato a NISCEMI il 14/04/1999 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce che l'identificazione dell'imputato non è certa - giunge a tale conclusione prospettando una rilettura delle fonti probatorie non consentita in questa Sede.

A pag. 1 della sentenza, la Corte di appello indica analiticamente le ragioni sulla base delle quali la identificazione dell'imputato è stata correttamente ritenuta certa. Il secondo motivo - avente ad oggetto la omessa concessione della sospensione condizionale della pena - è inammissibile poiché non dedotto in appello. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/