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Ordinanza — n. 33996/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are generic and appellate court reasoning was sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for attempted murder, arguing lack of intent and denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appellate court provided specific reasoning regarding the defendant's agitation state and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 387-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic arguments without specific factual rebuttal or new evidence are inadmissible when the lower court's reasoning is precise and sufficient.

Parole chiave

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attempted murder conviction generic appeal grounds lack of intent defense mitigating circumstances denial inadmissible appeal appellate reasoning sufficiency court costs and fine assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 387-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 387-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSANO ROBERT nato a DESIO il 03/08/1982 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Entrambi i motivi - aventi ad oggetto il dolo del reato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono generici, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che evidenzia: - quanto al primo motivo, il fatto che la coscienza e la volontà della azione non può essere posta in dubbio dallo stato di agitazione riscontrato dagli operanti in capo all'imputato, non trattandosi, all'evidenza, di uno stato di alterazione tale da compromettere la capacità di rendersi conto di quello che stava facendo (pag. 4); - quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di positivi elementi di valutazione (pag. 5).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il