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Ordinanza — n. 33993/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33993/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENNA VINCENZO nato a MARSALA il 30/08/1980 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminati i due motivi di ricorso. Osservato che il primo - avente ad oggetto la responsabilità per il reato - è generico, non confrontandosi con la sentenza di appello che evidenzia, a pagg. 1 e 2, che l'imputato non era rinvenuto all'interno della propria abitazione ove aveva fatto rientro solo dieci minuti dopo, sopraggiungendo a bordo di un ciclomotore, dopo essere stato contattato telefonicamente dalla moglie.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33993/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto, è stato dedotto per la prima volta in questa sede, e non anche in appello, ed .è conseguentemente inammissibile. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione ritardo ingiustificato dell'azione penale superamento del visto recidiva nell'infrazione assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto, è stato dedotto per la prima volta in questa sede, e non anche in appello, ed .è conseguentemente inammissibile.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENNA VINCENZO nato a MARSALA il 30/08/1980 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminati i due motivi di ricorso. Osservato che il primo - avente ad oggetto la responsabilità per il reato - è generico, non confrontandosi con la sentenza di appello che evidenzia, a pagg. 1 e 2, che l'imputato non era rinvenuto all'interno della propria abitazione ove aveva fatto rientro solo dieci minuti dopo, sopraggiungendo a bordo di un ciclomotore, dopo essere stato contattato telefonicamente dalla moglie.

Il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto, è stato dedotto per la prima volta in questa sede, e non anche in appello, ed .è conseguentemente inammissibile. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2