Cassation court dismisses appeal for lack of distinct sentencing increase motivation for satellite crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for resistance and insult. The appellant argued that the sentencing increase for satellite crimes lacked sufficient distinct motivation, yet the appellate court had clearly detailed the specific aggravating factors on page 3 of its judgment. The court ruled that the lower court correctly applied the principle requiring separate calculation and justification for each satellite crime's penalty increase to ensure proportionality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; In cases of continued offense, the judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite crime to verify proportionality and avoid material cumulation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO ROSARIA nato a BOLOGNA il 20/10/1973 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e oltraggio a p.u.); esaminato l'unico motivo del ricorso; La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L'onere motivazionale è stato, nel caso in esame, assolto puntualmente a pag. 3 della sentenza, là dove il Collegio dato che la pena irrogata dal primo Giudice, non solo risultava congrua e ancorata al concreto disvalore della condotta, ma se attestava sui minimi edittali.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025 Il Consigliere velatore Il Prèosi e