Criminal appeal dismissed de plano for inadmissible reasons not permitted by law under new plea bargaining rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant, Migliore Michele, challenged a second-instance judgment regarding a plea bargaining procedure introduced by Legislative Decree 103/2017. The court ruled that once the defendant renounces appeal grounds, the second-instance judge is limited to reviewing only those specific reasons not waived, rendering the current filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 599-bis c.p.p.: When a defendant renounces appeal grounds, the second-instance judge's cognition is limited to non-waived reasons, making appeals based on waived grounds inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORE MICHELE (CUI 03AQD07) nato a MILANO il 15/07/1950 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo .propirio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi dì appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno