Italian Court dismisses appeals as arguments are generic or factually inconsistent with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Contino and Galletta inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for an alternative factual reconstruction of the crime of instigation and challenged the lower court's requalification of the offense. The court rejected these claims as either factually unsupported or generic, noting the territorial court's reasoning was logical and did not infringe on defense rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic arguments or those contradicting established facts result in inadmissibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTINO SALVATORE nato a LEONFORTE il 05/10/1962 GALLETTA GIACOMO nato a VARESE il 26/07/1998 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Contino e Galletta. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la configurabilità del reato di favoreggiamento -, comune a entrambi i ricorrenti, prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in questa Sede.
Osservato che il secondo motivo - avente ad oggetto la correlazione imputazione- sentenza -, anch'esso comune a entrambi i ricorrenti, è generico, considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al potere del Giudice di riqualificare il fatto storico da concorso in simulazione di reato a favoreggiamento, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Rilevato, infine, che il giudice del gravame ha puntualmente motivato (pag. 6-7) anche con riferimento 1) alla insussistenza dei presupposti dell'istituto della ritrattazione (terzo motivo di Contino e quarto di Galletta);
2) alla utilizzabilità delle dichiarazioni da Galletta, quando ancora lo stesso non era indagato (pag. 6, in relazione al terzo motivo di Galletta). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i