Ordinanza — n. 33985/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKRANI MHAMED nato il 05/01/1981 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato l'unico motivo di ricorso. Lo stesso - che censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto - non si confronta con la sentenza impugnata che evidenzia che il fatto non poteva in alcun modo ritenersi tenue in considerazione del notevole lasso temporale dell'allontanamento - nel corso del quale il ricorrente si rendeva irrintracciabile - e dell'intensità del dolo (cfr. pag. 4).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33985/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Lo stesso - che censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto - non si confronta con la sentenza impugnata che evidenzia che il fatto non poteva in alcun modo ritenersi tenue in considerazione del notevole lasso temporale dell'allontanamento - nel corso del quale il ricorrente si rendeva irrintracciabile - e dell'intensità del dolo (cfr. pag. 4).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKRANI MHAMED nato il 05/01/1981 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato l'unico motivo di ricorso. Lo stesso - che censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto - non si confronta con la sentenza impugnata che evidenzia che il fatto non poteva in alcun modo ritenersi tenue in considerazione del notevole lasso temporale dell'allontanamento - nel corso del quale il ricorrente si rendeva irrintracciabile - e dell'intensità del dolo (cfr. pag. 4).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0