Cassation court dismisses appeal regarding ex officio sentencing evaluation without prior notice to defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal violated procedural rights by evaluating the applicability of a suspended sentence ex officio without providing prior notice under Article 20 bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that such mandatory notice is only required when specific statutory conditions for substituting custodial sentences exist, which were not met in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 bis cod. pen.; Art. 53, 689/81: The requirement to provide prior notice for ex officio evaluation of suspended sentences applies only when statutory conditions for substitution are present; absent such conditions, the evaluation without notice does not constitute a violation of law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAID ABDERRAZAK nato il 09/09/1977 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso. L'imputato censura il fatto che che, pur non essendo stata da lui richiesta in appello l'applicazione della pena sostitutiva, la Corte ha, comunque, operato d'ufficio una valutazione negativa ex officio, senza dare all'imputato l'avviso ex art. 20 bis cod. pen. nel testo vigente all'epoca.
Trattasi di censura inammissibile, non essendo ravvisabile alcuna violazione di legge nel modus operandi della Corte di appello, posto che l'avviso di cui sopra doveva essere dato solo in presenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53. 689/81, ma non è questo il caso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06