Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness as lower court reasoning was sufficient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds and their manifest unfoundedness. The appellant argued against the conviction for the crime specified in Article 341-bis of the Penal Code, but these claims merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Trieste. The court ruled that the lower court provided adequate and logical reasoning regarding the crime's constituent elements and the internal continuation increase, rendering the appeal non-censurable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when grounds are generic and manifestly unfounded, constituting mere repetitions of censure already rejected by the lower court with sufficient and linear motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREDRICK HENRY nato il 20/12/1977 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede.
La Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha fornito puntuale risposta alle censure aventi ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'aumento apportato a titolo di continuazione interna (pag. 3-6). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/