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Ordinanza — n. 33978/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding plea leniency and sentencing. The court ruled the appeal was filed for reasons not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was based on grounds not permitted by law. The appellant challenged a second-instance judgment that accepted a plea of leniency, arguing the court failed to recognize the particular lightness of the offense. The court held that such an assessment requires a substantive merit review incompatible with the nature of the appeal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 131-bis c.p.p.: The appeal procedure is limited to grounds not waived by the defendant; a substantive assessment of the particular lightness of the offense is incompatible with the nature of the appeal and renders such grounds inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea of leniency particular lightness substantive merit review de plano inadmissibility pena pecuniaria non riscuotibile punibilità modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.
Art. 131-bis c.p.p.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 131-bis cod. proc. pen
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato
esige, infatti, un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINI DAVID nato a ROMA il 10/11/1987 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo p.roprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige, infatti, un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265 — 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a