Cassation court dismisses appeal regarding intent and non-punishment for obstructing police duties in a public order case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had found that the appellant's intent to harm Magnanini was irrelevant because his actions were objectively limited to obstructing police officers performing their official duties to maintain public order. Consequently, the court rejected the arguments concerning malicious intent and the lack of punishability under the specific statutory provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393 bis cod. pen.: The court must assess the objective nature of the conduct to determine if it exceeds the limits of official duties; subjective intent to harm a third party is irrelevant if the act was solely aimed at obstructing public officials performing their statutory functions to preserve public order.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLETO ALESSANDRO nato a TARANTO il 21/10/1991 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il dolo del reato e la mancata applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. OSSERVA La censura è generica, essendosi la Corte di appello puntualmente soffermata sul fatto che è del tutto ininfluente l'intento vendicativo che avrebbe mosso l'imputato nei confronti di Magnanini, emergendo inequivocabilmente che il primo, pur consapevole della delicatezza della operazione in corso, ha spintonato l'operante, ostacolandone l'attività d'ufficio, per potersi liberamente avventare contro il suddetto Magnanini.
Quanto alla causa di non punibilità invocata, la sentenza impugnata ha sottolineato il fatto che in alcun modo potevano ritenersi travalicati i limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale, essendo stata la condotta degli operanti della Polizia di Stato volta a tutelare l'ordine pubblico, nonché l'integrità di tutti i soggetti coinvolti nella contesa (pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0