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Ordinanza — n. 33946/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed reasons and prior merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the cited reasons were not permitted in a legality proceeding. The court noted that the substantive issues regarding the non-applicability of Article 131-bis of the Penal Code had already been thoroughly examined and rejected by the lower courts with legally sound arguments. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal in legality is inadmissible if the grounds raised were already adequately examined and rejected by the courts of first instance and second instance, or if they introduce new themes not presented in the appeal.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Appeal Inadmissibility Article 131-bis Recidivism Procedural Bar Supreme Court pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

o impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'alt 131-- bis cp , replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre avuto riguardo agli altri tre motivo ( inerenti la recidiva, la misura della pena irrogata e le generiche), introduce temi di giudizio non prospettati con l'appello rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.