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Ordinanza — n. 33944/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33944/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DI:NANZA Sii : '7 , I - • !a: !i 31/05/1991 eI 10/12/2024 della (7r_l 7'1= APPELLO di PALERMO dal( uce ta dal Consigliere [TO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hitani Karim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai ritenuti costituti oggettivi della resistenza contestata ( avuto riguardo alle connotazioni della condotta opositiva accertata), alla misura della pena e al diniego delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33944/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero motivazione inadeguata delle censure costituzionali dubbi sull'imparzialità impedimento di un atto dell'autorità attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

DI:NANZA Sii : '7 , I - • !a: !i 31/05/1991 eI 10/12/2024 della (7r_l 7'1= APPELLO di PALERMO dal( uce ta dal Consigliere [TO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hitani Karim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai ritenuti costituti oggettivi della resistenza contestata ( avuto riguardo alle connotazioni della condotta opositiva accertata), alla misura della pena e al diniego delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.