Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the submitted grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the trial court. The lower court had correctly addressed issues regarding criminal responsibility, prescription periods, and specific charges without logical inconsistencies. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellants to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if their grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and pertinent reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NZA SL. •- • Tcr . nato a PALERMO il 1:1! .1,7 1971 G:" 3 a PALERMO il 15/C., lel 14/11/2024 d!l Ofl APPELLO di PALERMO d-:ta dal Consigliere BriNET::=TTO PATERNO RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Giovanni Moncada e Gaetana Gioeli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai profili di responsabilità per il reato di cui all'ad 340 14'scritto ai ricorrenti, al diniego delle generiche, alla prescrizione del reato, non ancora maturata alla data della sentenza gravata in ragione di periodi di sospensione del relativo decorso temporale non contrastati dal ricorso rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.