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Ordinanza — n. 33938/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33938/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33938/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RDINANZA 53! I la: • ; a CAMPOSAMPIERO LI J 1/1991 av ,.jel 18/11/2024 della Cil)F-T APPELLO di VENEZIA chiL _ udifil ... -.•,L),.y,:• , ,, ita dal Consigliere BIEHil..-:_ii-TO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mattia Mason avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ai costituti tipici della resistenza ex art 337 cp, anche sul versante soggettivo, per altro verso propongono una tesi manifestamente inconferente a fronte delle trancianti considerazioni spese dalla Corte del merito muovendo dal giudizio di responsabilità relativamente al capo 2, reso sottolineando le connotazioni oggettive e soggettive, del fatto, ritenute incompatibili, per gravita' oggettiva della condotta e intensità del dolo, con la causa di non punibilità ex art 131-bis genericamente sollecitata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33938/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere punibilità permesso di promuovere un procedimento penale impedimento di un atto dell'autorità pericolo di reiterazione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

RDINANZA 53! I la: • ; a CAMPOSAMPIERO LI J 1/1991 av ,.jel 18/11/2024 della Cil)F-T APPELLO di VENEZIA chiL _ udifil ... -.•,L),.y,:• , ,, ita dal Consigliere BIEHil..-:_ii-TO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mattia Mason avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ai costituti tipici della resistenza ex art 337 cp, anche sul versante soggettivo, per altro verso propongono una tesi manifestamente inconferente a fronte delle trancianti considerazioni spese dalla Corte del merito muovendo dal giudizio di responsabilità relativamente al capo 2, reso sottolineando le connotazioni oggettive e soggettive, del fatto, ritenute incompatibili, per gravita' oggettiva della condotta e intensità del dolo, con la causa di non punibilità ex art 131-bis genericamente sollecitata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.