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Ordinanza — n. 33937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing and recidiva determination matters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised pertained to the determination of punitive treatment and the specific measure of the penalty imposed. The appellant argued against the conviction and sentencing, but the court found these issues fall outside the scope of admissible arguments in a legality proceeding. Consequently, the lower court's judgment was upheld as sufficiently motivated and free from interpretative errors, rendering it unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation in legality proceedings are inadmissible when they concern the determination of punitive treatment, the measure of the penalty, the direct judgment confirming recidiva, or the evaluation excluding non-punishability, as these are matters reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissibility of appeal determination of penalty recidiva judgment non-punishability exclusion motivi di cassazione motivi validi pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

RDINANZA CL: 'a: 3to a FOGGIA il 29/05/.i92. jel 15/10/2024 della. COT APPELLO di BOLOGNA dat.,.-., ':i\ a le ..),---ir-..: ueL,.: -i: •L .;:,. -: ,,(i;:ta dal Consigliere BEHEi ' ,ETTO PATERNO' RADDUSA; 2 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Bruno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla misura della pena irrogata, al giudizio diretto a confermare la recidiva e alla valutazione resa nell'escludere la causa di non punibilità di cui all'ad 131rbis cp atieso che seali temi la sentenza impugnata, senza incorrere in vizi interpretativi, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.