Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding recidivism grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments presented were manifestly unfounded in light of the lower court's reasoning. The appellant relied on a single, unsupported claim regarding recidivism, while the appellate court had already provided a complete account of the reasons for denying the request. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural rules for admissibility at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's decision must be considered complete and the appellant cannot introduce new or insufficient arguments that contradict the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RDINANZA SU o .1a: nato a SARONNO il :i3/(7,7, 1969 18/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudi,`:é3 Ata dal Consigliere BEMPETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal difensore; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che, seppur implicitamente, la sentenza gravata dà conto in termini di adeguata compiutezza delle ragioni poste a fondamento del confermato diniego delle generiche ( si guardi alle considerazioni spese nel verifcare i presupposti della recidiva) a fronte della sostanziale inconsistenza del rilievo prospettato in appello avuto riguardo all'unico argomento valorizzato a sostegno, apoditticamente rivendicato dall'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.