Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniela Voci inadmissible, ruling that her arguments merely repeated those already examined and rejected by the appellate court. The lower court had previously found the defendant guilty of tax evasion and rejected generic and specific justifications for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The Supreme Court upheld this decision, stating that the appellant's submissions offered no new legal grounds to warrant a re-examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the judges of the merits, lacking any new legal assessment.
Parole chiave
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RDINANZA su .; . \rl CATANZARO il 24/C3/197S avv'e) Gel 17/03/2025 della CORTF1- APPELLO di CATANZARO datc :i ucTha ,,i. - _- z ere s,-.)Ita dal Consigliere BEHETIETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Voci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con duplice valutazione conferme espressa con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti del reato di evasione ascritto all'imputato sotto il versante del relativo elemento soggettivo, oltre che con riguardo alle ragioni giustificative della ritenuta non applicabilità delle generiche e della causa di non punibilità di cui all'art131.bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laL ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.