Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant, Michael Cappellano, challenged the conviction for tax evasion, but the court found his legal grounds to be immaterial and logically inconsistent with the established facts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cp; A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and pertinent reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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DINANZA s1 : ,_;: .HL nato a CATANZAPC -,'.6/12/1993 avi •a • ;.• .::el 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO ClaU: .:J:\ :2,i. ai udita L.: sya:ta dal Consigliere BENE; i'LTTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michael Cappellano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti, oggettivi e soggettivo, del reato di evasione ascritto all'imputato oltre che con riguardo alle ragioni giustificative della ritenuta non applicabilità della casua di non punibilità di cui all'art,131.bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.