Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defense arguments were already fully examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested arguments regarding intent and non-punishment were already thoroughly evaluated by the appellate court. The appellant challenged the factual findings on evasion intent and the exclusion of the non-punishment provision under Article 1314-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as legally unfounded and inconsistent with the established facts, ruling that such defenses are not admissible in a final review stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 1314-bis c.p.: Appeals in the final review stage are inadmissible when the contested grounds were already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally sound reasoning.
Parole chiave
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INANZA O. [......•.1,7-. 3PE nato a FAVARA 03/01/1969 a\R ..) --i del 13/11/2024 della CORTI- APPELLO di CATANZARO da ft 0 ,_•'n ,.' v ).t, , ud.ii ',,. 1 , .7.. ,cd.---:- -.-..,)ita dal Consigliere BE*TET)E 70 PATERNO' RADDUSA; 2 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Venzaprone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, nel contestare le valutazioni rese in relazione al dolo dell'evasione contestata al ricorrente e nel contrastare il giudizio reso nell'escludere l'applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 1314-bis cp, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.