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Ordinanza — n. 33928/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Pirroncello inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of issues already fully examined and rejected by the appellate court. The lower court had correctly assessed the facts regarding the alleged conduct under Article 336 of the Penal Code and the corresponding sentence without logical inconsistencies. Consequently, the court ruled that these merit-based evaluations are non-censurable at the stage of legal admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided cassation procedure Article 336 Penal Code pene condizionali concorso materiale di reati ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

RDINANZA SL ui ; • ,; ,.UCA nato a CATANZARO :! 04/12/1987 a V. \.CL.D0 .3 del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato :::.,-,. :_.;i:. ...: ,, ucL:,:, ,-J , l. .21,,, ..- -,,,LAa dal Consigliere B.:E.NEPUTTO PATERNO` RADDLISA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Pirroncello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con duplice valutazione conforme, dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggettivi ( con particolare riguardo al tema del raccordo tra la condotta dell'imputato e l'attività istituzionale del soggetto qualificato) e soggettivo del reato di cui all'art 336 cp contestato al Pirroncello nonché in relazione alla misura della pena irrogata, il tutto attraverso un percorso giustificativo che così argomentato rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.