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Ordinanza — n. 33924/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifest unfoundedness regarding prescription suspension and generic evidence attack.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant contested the statute of limitations extinction without accounting for 425 days of suspension that delayed the deadline to April 2025, and made a generic attack on the evidence. The court rejected these arguments because the procedural facts were ignored and the evidence evaluation was found complete and logically consistent.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contests the extinction of the crime by prescription without considering statutory suspensions that extend the deadline, and if it makes a generic attack on the evidence without specific grounds.

Parole chiave

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manifest unfoundedness prescription suspension statute of limitations generic evidence attack criminal appeal inadmissibility procedural facts logical coherence termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA S1ir"'7(A—.j -:"3 da: Le • 'C-.• nato a TARANTO il 30/CCV1997 avvei•A.) del 07/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato ,-...•;!v A. .- ,.,„e ..,..] •i•; odiu! !,•_; ims 1,,-....:' ,A.( :,,.(-)ita dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; — / letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Lomartire avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso, in termini di manifesta infondatezza, contesta l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex art 337 cp ( consumato il 26 agosto 2016) contestato al ricorrente in epoca antecedente alla sentenza impugnata ( risalente al 16 gennaio 2025) senza tenere conto delle cause di sospensione del relativo decorso riscontate nelle fasi di merito per complessivi 425 giorni, tale da spostare al 26 aprile 2025 la relativa data di perenzione mentre, per il resto, del tutto genericamente contrasta la valutazione del materiale probatorio posto fondamento del giudizio di responsabilità che appare invece completa, coerente al dato processuale acquisito, immune da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.