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Ordinanza — n. 33922/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits already reviewed and criminal liability upheld.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were already fully examined and rejected by the lower courts on the merits. The appellant challenged a criminal liability judgment regarding resistance under Article 337 of the Penal Code, arguing insufficient subjective elements and lack of habitual obstruction under Article 131-bis. The court ruled that the lower judges correctly addressed these defenses without logical inconsistencies and upheld the conviction based on prior similar offenses.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the contested judgment has already been fully examined on the merits by the lower courts with legally sound reasoning, rendering the appeal's arguments redundant.

Parole chiave

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criminal liability resistance offense subjective element habitual obstruction inadmissible appeal merits review Cassation procedure ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA SL l :- ..)-:7o da: " • 3to a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 04/07/1957 avvic del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato .‘,.,.:::... H n,: ::.!-::: ddi:c-,,! ,•:i r il. 2_ :,- ,.../olta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - / y letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Pugliese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto nel contrastare il giudizio di responsabilità avuto riguardo alla resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, anche sotto il versante dell'elemento soggettivo, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite lette senza incorrente in manifeste incongruenze logiche mentre, in relazione al denegato riconoscimento dell'art 131-'p, non merita censura la 14 valutazione resa in relazione alla abitualità ostativa alla luce dei precedenti dell'imputato ( che annovera quali reati della stessa indole un precedente specifico e due oltraggi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.