Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising non-allowed legal grounds and re-litigating merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a lower court's finding of criminal responsibility regarding resistance under Article 337 of the Penal Code, arguing a failure to apply Article 131-bis. The court rejected these grounds because the substantive issues were already fully examined and dismissed by the trial judges with legally sound reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassazione are inadmissible if they raise legal grounds not permitted by law or merely re-litigate merits already decided by the lower courts with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA da: AK.HR.T.V‘T::,\ nato il 26/02/1985 .-Jel 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdate 2),,iv-s;(.. uditci -., !,i.,_i:31:' , „.:.)ita dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; ' 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Akhromenko Marya avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, solo nominalmente ( evocandolo nella rubrica) contesta la mancata applicazione dell'art 131-bis cp mentre per il resto, nel contrastare il giudizio di responsabilità avuto riguardo alla resistenza ex art 337 cp ascritta alla ricorrente, anche sotto il versante dell'elemento soggettivo, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.