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Ordinanza — n. 33920/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding non-prosecution cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33920/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were already fully examined and rejected by the lower courts. The appellant argued against the application of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Criminal Code, but the appellate court had correctly addressed these defenses without logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally sound reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-prosecution cause Article 131-bis Criminal Code repetition of arguments procedural costs award punibilità esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul da: nato a SELLIA MARINA il 21/04/1966 av), r:,(:) ,e1 del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdatci uditEt ;i:i :':,1 zic.r.,.: ::,,,alta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; "--/ letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Talarico avverso la sentenza in epigrafe; 4 esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cp già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere ostativi la gravità oggettiva del fatto e l'intensità del dolo connotanti l'evasione contestata al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.