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Ordinanza — n. 33918/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as late filed; abbreviated trial prevented statutory time extension application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33918/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a late filing date of March 15, 2025, which exceeded the statutory deadline. The appellant argued for an extension under Article 585, but the court noted the first-instance judgment was rendered via an abbreviated procedure. Consequently, the extension was not applicable, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extension of appeal deadlines provided by Article 585, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure does not apply when the first-instance judgment was delivered in an abbreviated procedure, as the conditions for invoking the extension were not met.

Parole chiave

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abbreviated procedure statutory time extension late appeal filing inadmissible appeal court costs award eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
585 comma 1-bis cpp perché in primo grado il ricorrente è stato giudicato in abbreviato e dunque non poteva ritenersi assente rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
585 comma 1-bis cpp perché in primo grado il ricorrente è stato giudicato in abbreviato e dunque non poteva ritenersi assente rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul da: ARE10 il 22/12/1965 avven:io del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita 'èii i- z.c,i-.-e. '.,,-)Ita dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Arena avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente il 15 marzo 2025 quando il termine per impugnare nel caso (sentenza decisa il 21 gennaio 2025 con gg. 15 per il deposito della motivazione, avvenuto ritualmente) scadeva il 7 marzo 2025, non potendosi applicare nella specie l'aumento di cui all'art. 585 comma 1-bis cpp perché in primo grado il ricorrente è stato giudicato in abbreviato e dunque non poteva ritenersi assente rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.