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Ordinanza — n. 33915/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for manifestly irrelevant and merely repetitive grounds under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33915/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were either manifestly irrelevant or merely repetitive of arguments already fully examined by the lower courts. The prosecution's request to confirm the first-instance conviction was noted but deemed insufficient to impact the defendant's right to defense, while the challenge regarding intent in tax evasion was found to be a reproduction of previously rejected legal criticisms. Consequently, the court upheld the lower court's judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly irrelevant or merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the courts of first and second instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly irrelevant grounds repetitive arguments cassation Italian criminal procedure code tax evasion intent assessment aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul r:"3 )P.:1, D9CA: 3';:a da: MAK:CC:AI nato il 26/03/1976 avverso ia ser,tenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato o\,-;•sc. &,e paTo; udita ia relazi;..,he -,-;,/olta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; - 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mircea Marcocian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente inconferente,considerato il portato delle conclusioni del PG non trasmesse al ricorrente, diretto a ribadire la richiesta di conferma della condanna resa in primo grado, sr da non incidere in alcun modo sulle possibilità del ricorrente di difendersi puntualmente; mentre il secondo, diretto a contestare il giudizio di responsabilità in relazione alla relativa valutazione probatoria, con particolare riguardo al tema inerente al dolo dell'evasione ascritta al ricorrente, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, lette senza incorrere in effettivi e decisivi travisamenti probatori nè in manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025. n