Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the raised grounds were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant, Lucio Esposito, argued against the conviction for resistance to a measure, but the appellate court had already addressed all substantive defenses with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that these merit-based evaluations were not subject to review in the final instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct arguments.
Parole chiave
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ORDINANZA sul da: ESPC`:A.7.) LLO r a.:.() a ISCHIA il 12/09/1983 avverso la ,;e,-,terria del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato ;:i iv.so :he pLp-- ; uditaia-. r.:1. -7:(...,rie s,/alta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; "---- / letto il ricorso proposto nell'interesse di Lucio Esposito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la resistenza allo stesso ascritta, riscontrata in tutti i suoi elementi costitutivi , anche di matrice soggettiva, alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle generiche, il tutto tracciando un percorso giustificativo che così argomentato rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.