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Ordinanza — n. 33913/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant argued against the conviction for resistance, but the court found the lower court's reasoning legally sound and free from logical inconsistencies regarding the defendant's active conduct and recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the courts of first instance and appeal with legally correct and specific arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided resistance charge recidivism established censura costituzionale rinuncia al dibattimento orale impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA SLP s;:o da: . BE,n; L:ny.::,,.;Ic0 nato a NAPOLI I 31/10/1969 avverso !a `=,ei-Ittql2:3 del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv:se alie udita :a rinzicne s, n'olta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Bevilacqua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la resistenza allo stesso ascritta, riscontrata in tutti i suoi elementi già guardando alla puntuale identificazione del ricorrente e motivata anche con riferimento alla natura niente affatto passiva della condotta in contestazione, alla misura della pena, al mancato riconoscimento delle generiche, alla confermata sussistenza dei presupposti fondanti la contestata recidiva, il tutto tracciando un percorso giustificativo che così argomentato rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.