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Ordinanza — n. 33910/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely repeat merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33910/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were merely repetitive of arguments already examined and rejected by the lower courts. The defense had requested a substitute penalty based on sufficient justification, which the appellate court had already assessed and dismissed as illogical. Consequently, the court ruled that the merits judgment was not subject to review at this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already fully examined and rejected by the judges of the merits, rendering the judgment non-censurable in this stage.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetitive arguments merits judgment review substitute penalty request Court of Cassation sostituzione dei motivi reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul r:cors - ,:aoc,)-sto da: IULIANO 05BIWTZ) nato a AGROPOLI il 03/09/1987 avverso sert.JATia del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita ia reliTzicne s.lta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ,— / letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianni Iuliano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito nel negare le generiche e non disporre la pena sostitutiva sollecitata dalla difesa all'esito di un percorso giustificativo sufficiente e non illogico, frutto di un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.