Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely reproduce merit trial findings on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised arguments were merely reproductions of findings already made by the lower courts during the trial on criminal liability. The defense's claims regarding the application of Article 131-bis and the specific elements of the crime were deemed legally correct and consistent with the established facts, leaving no room for re-examination at the appellate stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Arguments in cassation that merely reproduce the legal reasoning and factual findings of the trial court on criminal liability and statutory exemptions are inadmissible as they do not raise new grounds for review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul pre,„.•:),;o da: ABAGNALE CpiR''.1IiT.E. nato a LETTERE il 18/01/1965 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso aie udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Abagnale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestare il giudizio di responsabilità e la denegata applicazione del 131-bis non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, sia in relazione alla puntuale individuazione dei tratti costitutivi tipici del reato ex art 341- bigascritto al ricorrente, sia nel dare immediato riscontro giustificativo al disvalore oggettivo della condotta, ritenuto ostativo rispetto alla causa di non punibilità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.