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Ordinanza — n. 33903/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging a settlement agreement outside permitted grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33903/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a settlement agreement outside the specific grounds permitted by law. The appellant argued against the penalty imposed and the lack of recognition of generic terms, but these issues were absorbed by the waiver inherent in the settlement. Consequently, the court ruled that such grievances are not admissible for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, seconda parte c.p.p.: Appeals against settlement agreements in criminal proceedings are admissible only regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the judge's content, excluding challenges to the penalty or the waiver itself.

Parole chiave

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criminal settlement agreement inadmissible appeal cassation grounds waiver of penalty procedural simplification attenuazione della pena motivi di cassazione riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod.
art. 599-bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricors.-_, 1'ropo3to da: PETITO FP BRIZ.110 o to a NAPOLI il 11/08/1995 avverso i3 sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Petito Fabrizio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre sono inammissibili le doglianze, quale quelle sottese alla impugnazione che occupa, riguardanti la pena comminata e il mancato riconoscimento delle generiche trattandosi di questioni assorbite dalla rinunzia sottesa al concordato (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); ritenuto che nel caso l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.