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Ordinanza — n. 33902/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33902/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul rkors,-, -.)rou)'o da: MANCINI fv;:kPCO rio a SALERNO il 19/05/1984 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avvisi: aiie udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Mancini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante l'avvenuta trattazione del processo di appello ( in forma cartolare) malgrado la dichiarazione di astensione dalle udienze trasmessa dal difensore il giorno stesso dell'udienza è manifestamente inconferente, considerato il rito adottato e la specifica delimitazione della dichiarazione di astensione alla sola data di trattazione del processo mentre gli altri due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art 341 -bi nei suoi costituti oggettivi, sia in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva sollecitata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33902/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale oltraggio alla corte rinvio del dibattimento revoca dell'opposizione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul rkors,-, -.)rou)'o da: MANCINI fv;:kPCO rio a SALERNO il 19/05/1984 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avvisi: aiie udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Mancini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante l'avvenuta trattazione del processo di appello ( in forma cartolare) malgrado la dichiarazione di astensione dalle udienze trasmessa dal difensore il giorno stesso dell'udienza è manifestamente inconferente, considerato il rito adottato e la specifica delimitazione della dichiarazione di astensione alla sola data di trattazione del processo mentre gli altri due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art 341 -bi nei suoi costituti oggettivi, sia in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva sollecitata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.