Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments and irrelevant reformatio in peius claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Pepillo inadmissible because the cited grounds were manifestly unfounded and legally impermissible in a legitimacy proceeding. The court noted that the appellant's claim regarding reformatio in peius was irrelevant to the case, which concerned the qualification of facts under Article 521 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the arguments as already adequately examined by the lower courts and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 comma 1 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or irrelevant to the subject matter of the judgment, particularly when the claim of reformatio in peius is distonic to the actual issue of fact qualification.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorsp proposto da: PEPILLO PAOLO natc a NAPOLI il 23/11/1974 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; '7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Pepillo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati perché, in disparte il riferimento alla lamentata violazione del principio afferente il divieto di reformatio in peius palsemente distonico al tema di giudizio ( che riguardava piuttosto il rispetto dell'art 521 cpp in relazione alla qualificazione ascritta al fatto dal primo giudice, ricondotto all'egida dell'art. 336 comma 1 cp), replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in ordine alla ritualità della detta riqualificazione e alla configurabilità dell'ipotesi di reato ritenuta nei suoi costituti oggettivi e soggettivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.