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Ordinanza — n. 33897/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the sole ground was already fully examined and rejected by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33897/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Luigi Nocerino inadmissible. The sole ground of appeal concerned the refusal of generic measures, which the court found had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Caltanissetta with legally sound arguments. Consequently, the judgment was deemed non-censurable, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its sole ground concerns a decision already fully examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments, rendering the lower judgment non-censurable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repeated examination of grounds non-censurable judgment procedural economy principle court of cassazione attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERINO LUIGI nato a TORRE DEL GRECO 11 11/08/1983 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nocerino Luigi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle generiche, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.