Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing review is limited to specific statutory violations excluding general motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant argued that the lower court's sentence lacked proper motivation, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure restricts cassation grounds to specific statutory violations. Consequently, the Court ruled that general defects in sentencing motivation do not constitute a violation of law under the current legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal against a sentencing decision is inadmissible if the alleged defect concerns only the motivation of the sentence, as the law limits cassation grounds to specific statutory violations excluding general motivation errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUTLU OZGUR nato a LECCO il 20/12/2003 avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; l letto il ricorso proposto nell'interesse di Shidu Ozgur avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla pena irrogata atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che non attiene all'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 .