Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33622/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed new issue and procedural timeliness defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fabio Sturiale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued procedural defects regarding the timeliness of the complaint and the activation of a specific investigation procedure. The court rejected these claims because the timeliness issue was already properly addressed by the Court of Appeal, and the new procedural argument was not raised during the prior appeal phase, violating the chain of devolution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces a new issue not raised in the appeal judgment, preventing the review of defects in the second-instance decision regarding points not controlled by the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility chain of devolution new issue in cassation timeliness of complaint appeal judgment review domanda di prestazione d'assicurazione sospensione dell'assicurazione riesame da parte dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STURIALE FABIO nato a GIARRE il 23/07/1978 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Sturiale; rilevato che l'unico motivo, che formula due distinti profili attinenti alla procedibilità, è, da un lato, manifestamente infondato e, dall'altro, non consentito; osservato, in primo luogo, che la questione attinente alla tempestività della querela è stata affrontata correttamente dalla Corte di Appello, in linea con la decisione di primo grado e, soprattutto, con la linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, puntualmente citatek ed efficacemente applicatelnella pronuncia impugnata, cui è sufficiente in questa sede fare riferimento; considerato, in relazione all'ulteriore profilo (attivazione procedura ex art. 148 cod. ass.), che il tema costituisce un novum non consentito in questa sede; la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore7 lo rende inammissibile innanzi alla Corte di Cassazione, per violazione della catena devolutiva: trova infatti applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.